venerdì 1 giugno 2012

Lavoratori precari: le ferie e il diritto alla proroga contrattuale

Si avvicina la fine dell'anno e, come spesso accade docenti e personale ATA precario, già penalizzato dall'incertezza contrattuale, dalla bassa retribuzione e dai continui spostamenti di sede di servizio, finisce per essere beffato da comportamenti illegittimi dell'amministrazione.
Riceviamo, infatti, diverse segnalazioni di docenti e ATA cui viene richiesto, in maniera più o meno perentoria di  fruire delle ferie maturate nel corso del periodo di supplenza svolto nella scuola. Ricordiamo a lavoratori e dirigenti dell'amministrazione che almeno dal CCNL del 2003 i lavoratori con contratto a tempo determinato non hanno nessun obbligo di questo tipo e che le ferie maturate, se non fruite, devono essere monetizzate ed erogate al termine del contratto. Oggi, la questione è semplificata chiaramente dal contenuto dell'art. 19 c. 2 del CCNL 2006/9 in vigore (qui il CCNL in versione integrale), oltre che dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze che all'epoca (2003) chiariva alle diverse ragionerie provinciali come comportarsi in questi casi. 
Segnalazioni di comportamenti scorretti pervengono anche sulle proroghe dei contratti per l'espletamento delle attività di scrutinio e di esame sia nelle scuole del primo che del secondo ciclo. Ai lavoratori interessati (docenti per lo più, ma non solo) ricordiamo la tutela contrattuale generale introdotta dall'art. 37 del CCNL 2006/9 in vigore, oltre alle note ministeriali che regolamentano le varie casistiche rinvenibili. Un quadro chiaro ed esaustivo si trova nell'apposita pagina del sito nazionale della FLC CGIL, completo dei necessari riferimenti normativi. 

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