Nella riunione dei lavoratori precari che si
è tenuta il ieri presso la nostra sede in via Loiacono, si è discusso
delle problematiche che riguardano tutto il personale scolastico (ATA-DOCENTI)
precario con contratto fino al 30 Giugno.
Secondo la spending review (con successive modifiche apportate dalla Legge di stabilità),
varata dal governo MONTI, il personale in questione, da
quest’anno, dovrà obbligatoriamente, durante la sospensione delle lezioni, fruire delle ferie per l’impossibilità, da parte
dell’amministrazione, di monetizzarle.
Con questo provvedimento emerge
sempre più la differenza tra personale scolastico con contratto a tempo
indeterminato e quello determinato, un diritto che per i precari si trasforma
in un dovere.
Invitiamo i lavoratori che si
trovano in questa situazione a non presentare alcuna domanda di ferie,
altrimenti risulterebbe difficile qualsiasi azione di tutela del diritto.
-disparità della disciplina tra lavoratori pubblici e privati: ai primi viene riservato un trattamento diversificato e restrittivo in materia di pagamento delle ferie rispetto a quello applicato ai lavoratori privati.
-disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro (supplenti al 31 agosto e al 30 giugno): i primi vengono retribuiti su 12 mesi; i secondi su 10 mesi e gli si nega il pagamento delle ferie non godute.
-opinablità sulla decorrenza delle nuove norme: la legge di stabilità prevede una data (il 1° settembre 2013) per la disapplicazione delle precedenti norme più favorevoli, per il Mef invece le precedenti norme si disapplicano dal 1° settembre 2012.
Questa è una norma che, a nostro avviso, risulta essere incostituzionale pertanto il nostro consiglio, anche per situazioni simili ma risalenti allo scorso anno scolastico, è di percorrere anche la strada giudiziaria, affinchè venga affermato il principio di incostituzionalità della norma.
-disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro (supplenti al 31 agosto e al 30 giugno): i primi vengono retribuiti su 12 mesi; i secondi su 10 mesi e gli si nega il pagamento delle ferie non godute.
-opinablità sulla decorrenza delle nuove norme: la legge di stabilità prevede una data (il 1° settembre 2013) per la disapplicazione delle precedenti norme più favorevoli, per il Mef invece le precedenti norme si disapplicano dal 1° settembre 2012.
Questa è una norma che, a nostro avviso, risulta essere incostituzionale pertanto il nostro consiglio, anche per situazioni simili ma risalenti allo scorso anno scolastico, è di percorrere anche la strada giudiziaria, affinchè venga affermato il principio di incostituzionalità della norma.
Per tutelare il proprio diritto alle ferie, è necessario - fin da subito - trasmettere richieste e diffide secondo le modalità qui indicate, bloccando in questo modo la decorrenza di qualsiasi termine prescrittivio e riservandoci la possibilità di presentare ricorso in seguito:
- Allegato 1 da spedire al Dirigente Scolastico (via PEC) della scuola dove eravamo in servizio fino al 30/06/2013, per la richiesta di liquidazione delle ferie (se non lo si è già fatto);
- Allegato 2 da spedire al MIUR (via PEC) per la messa in mora per il pagamento delle ferie maturate e non godute;
- Allegato 3 da spedire al Dirigente Scolastico (via PEC) della scuola dove eravamo in servizio fino al 30/06/2013 per la richiesta del prospetto e del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute.
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