Il 25 giugno scorso, nonostante la forte contrarietà e la grande mobilitazione dei lavoratori della scuola, è stato approvato al Senato, con voto di fiducia, il maxiemendamento sul DDL Buona Scuola.
Al comma 1 si afferma che questa riforma darebbe piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevista dall'art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59. Riteniamo, al contrario, che l'autonomia tanto sbandierata si esplichi esclusivamente nella possibilità di scelta del corpo docente da parte del Dirigente Scolastico e nella facoltà di vedersi assegnare erogazioni liberali e finanziamenti privati destinati al suo Istituto. La scelta diretta del personale docente, compiuta con assoluta discrezionalità e con incarichi triennali, è già di per sé un ambito che non dovrebbe essere demandato al Dirigente Scolastico, se è ancora vero che il docente è garantito costituzionalmente dalla libertà di insegnamento e che il suo lavoro deve rispondere innanzitutto alla Costituzione. L'ingresso dei finanziamenti privati, invece, introdotto anche in questo caso con una estrema deregolamentazione degli ambiti e dei limiti dei finanziamenti stessi, è una ulteriore ferita al sistema di istruzione statale, che deve rimanere in massima parte destinatario di investimenti pubblici. Per il resto, la presunta autonomia del DS di reclutare un numero di docenti rispondente al fabbisogno dell'Istituto, è in realtà vincolata ai criteri di ripartizione dell'organico già esistenti. Inoltre, l'autonomia scolastica nasce con la finalità di gestire in modo condiviso e corresponsabile le singole scuole, in sinergia fra dirigenza, personale, utenza. Questa riforma, invece, mira ad una idea di scuola in cui la separazione fra le componenti dell'Istituzione si fa rimarchevole e le scelte gestionali, educative, progettuali, vengono affidate esclusivamente alle decisioni del singolo DS.
Infatti, la garanzia della partecipazione degli organi collegiali e il rispetto della libertà di insegnamento, affermate nei commi 2 e 3, vengono poi di fatto compromesse nei successivi passaggi.
Vediamo nel dettaglio quali sono i punti nodali del testo, che sostituisce integralmente il DDL originario.
ORGANICO
Si istituisce l'organico dell'autonomia, che avrà compiti di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento (commi 64 e 68).
L'organico dell'autonomia è composto da posti comuni e di sostegno (con possibilità di deroghe), calcolati in base al numero della classi, e posti potenziati, calcolati sul numero alunni, che sono quindi aggiunti ai posti attuali.
Pertanto, i parametri sono predeterminati e non si comprende, allora, il motivo per cui si affermi che il piano triennale della scuola indica il fabbisogno di organico del singolo Istituto. Se organico potenziato ci sarà, non sembra comunque essere richiesto dalle scuole a seconda dei loro bisogni, ma calcolato in base a parametri fissi. Tra l'altro, si afferma che l'implementazione dell'organico non deve pregiudicare gli obiettivi di risparmio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 n. 81.
