mercoledì 1 luglio 2015

La riforma della scuola al microscopio: analisi del maxiemendamento

Il 25 giugno scorso, nonostante la forte contrarietà e la grande mobilitazione dei lavoratori della scuola, è stato approvato al Senato, con voto di fiducia, il maxiemendamento sul DDL Buona Scuola.  
Al comma 1 si afferma che questa riforma darebbe piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevista dall'art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59. Riteniamo, al contrario, che l'autonomia tanto sbandierata si esplichi esclusivamente nella possibilità di scelta del corpo docente da parte del Dirigente Scolastico e nella facoltà di vedersi assegnare erogazioni liberali e finanziamenti privati destinati al suo Istituto. La scelta diretta del personale docente, compiuta con assoluta discrezionalità e con incarichi triennali, è già di per sé un ambito che non dovrebbe essere demandato al Dirigente Scolastico, se è ancora vero che il docente è garantito costituzionalmente dalla libertà di insegnamento e che il suo lavoro deve rispondere innanzitutto alla Costituzione. L'ingresso dei finanziamenti privati, invece, introdotto anche in questo caso con una estrema deregolamentazione degli ambiti e dei limiti dei finanziamenti stessi, è una ulteriore ferita al sistema di istruzione statale, che deve rimanere in massima parte destinatario di investimenti pubblici. Per il resto, la presunta autonomia del DS di reclutare un numero di docenti rispondente al fabbisogno dell'Istituto, è in realtà vincolata ai criteri di ripartizione dell'organico già esistenti. Inoltre, l'autonomia scolastica nasce con la finalità di gestire in modo condiviso e corresponsabile le singole scuole, in sinergia fra dirigenza, personale, utenza. Questa riforma, invece, mira ad una idea di scuola in cui la separazione fra le componenti dell'Istituzione si fa rimarchevole e le scelte gestionali, educative, progettuali, vengono affidate esclusivamente alle decisioni del singolo DS.
Infatti, la garanzia della partecipazione degli organi collegiali e il rispetto della libertà di insegnamento, affermate nei commi 2 e 3, vengono poi di fatto compromesse nei successivi passaggi.
Vediamo nel dettaglio quali sono i punti nodali del testo, che sostituisce integralmente il DDL originario.


ORGANICO
Si istituisce l'organico dell'autonomia, che avrà compiti di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento (commi 64 e 68).
L'organico dell'autonomia è composto da posti comuni e di sostegno (con possibilità di deroghe), calcolati in base al numero della classi, e posti potenziati, calcolati sul numero alunni, che sono quindi aggiunti ai posti attuali.
Pertanto, i parametri sono predeterminati e non si comprende, allora, il motivo per cui si affermi che il piano triennale della scuola indica il fabbisogno di organico del singolo Istituto. Se organico potenziato ci sarà, non sembra comunque essere richiesto dalle scuole a seconda dei loro bisogni, ma calcolato in base a parametri fissi. Tra l'altro, si afferma che l'implementazione dell'organico non deve pregiudicare gli obiettivi di risparmio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 n. 81.

Oltre all'organico curricolare e a quello potenziato, non si esclude la possibilità che annualmente, dall'a.s. 2016/17, sia possibile stabilire un contingente annuale di posti aggiuntivi e non disponibili per mobilità e ruolo, ma solo per supplenze annuali o assegnazione provvisoria (in pratica, l'attuale organico di fatto).


PIANO TRIENNALE
Al comma 6 si definisce il piano come l'insieme degli insegnamenti, delle attività curricolari ed extra, educative e organizzative, della necessità di attrezzature e infrastrutture, del fabbisogno di organico docente e ATA. Entro il mese di ottobre dell'a.s. precedente l'entrata in vigore del piano (dunque, entro ottobre 2015), ogni Istituzione redige il suo piano, che può essere annualmente rivisto.
Il piano viene esaminato dall'USR, che lo valuta in base al limite di organico assegnato a ciascuna scuola. Come si vede, dunque, la richiesta di personale non deriva dalla scuola, ma è predeterminato dal Ministero.
E' importante notare come la richiesta dei posti di personale ATA vada determinata sulla base della legge di stabilità art. 1 c. 334, in cui si stabilisce una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita (lettera a) e una riduzione nella spesa per il personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (lettera b)!
Chi elabora il piano triennale? Il testo iniziale del DDL ne affidava la redazione al solo Dirigente Scolastico. Ora il comma 4 corregge parzialmente e falsamente il tiro: il piano è “elaborato dal collegio sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal DS”. E' approvato dal consiglio d'Istituto e genitori e studenti possono esprimere pareri in merito alle scelte effettuate.
La richiesta di organico all'interno del piano triennale deve adeguarsi agli obiettivi formativi ritenuti prioritari, da individuare fra i seguenti: Clil, musica, arte, cinema, cittadinanza attiva, legalità, educazione interculturale, educazione alla pace, autoimprenditorialità, sostegno all'assunzione di responsabilità (?), diritti e doveri, materie giuridiche ed economico-finanziarie, sostenibilità ambientale, patrimonio artistico, discipline motorie, competenze digitali, laboratori, prevenzione dispersione e BES, territorio, apertura pomeridiana, riduzione numero alunni per classe, incremento alternanza scuola-lavoro, individualizzazione dei percorsi, premialità e valorizzazione del merito degli studenti, italiano L2, orientamento, capacità logico-matematiche. Come si vede, si tratta di un elenco poco coerente di elementi che vanno da obiettivi formativi a organizzazione scolastica a scelte educative. La mancanza di un'adeguata preparazione pedagogica dei redattori del DDL è lampante.


PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONI IN RUOLO
Innanzitutto, c'è da rilevare che il piano straordinario di assunzioni non include il personale ATA. Riguarda l'a.s. 2015/16 e ha come finalità la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili e dei posti dell'organico potenziato (indicati nella tabella 1 allegata al maxiemendamento).
La ripartizione dei posti dell'organico potenziato dovrebbe essere realizzata in base al fabbisogno espresso dalle scuole, ma si precisa che l'organico potenziato è determinato in base al numero di alunni: quindi, nessuno spazio alle decisioni del piano triennale.
Solo dal 2016/17 i posti potenziati confluiscono nell'organico dell'autonomia.
Nel 2015/16 i posti per il potenziamento non possono essere coperti da supplenti e neanche da mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Si viene assunti dalla graduatoria di merito (concorso, inclusi gli idonei) e da graduatorie ad esaurimento (esclusi, dunque, gli abilitati della seconda fascia d'Istituto). I docenti interessati producono domanda di assunzione e, se inseriti in entrambe le graduatorie, optano per una delle due. 
Il piano ha una fase preliminare (fase 0) in cui si effettuano le assunzioni ordinarie (21.880 posti dovuti al turn-over e 14.747 di sostegno, terza tranche del piano Carrozza), con reclutamento al 50-50 da graduatoria di merito e GAE. E' l'ultima volta che si utilizzano le graduatorie dei concorsi pre-2012, che perdono definitivamente di efficacia.
Segue, poi, il piano straordinario, composto da tre fasi (QUI i dettagli):

FASE Anomina effettiva (effettuata entro il 15 settembre 2015) su organico di diritto su posti residuati dalla fase ordinaria, con reclutamento al 50-50 da graduatoria di merito (solo 2012) e GAE e nell'ambito della provincia o della regione di pertinenza.

FASE Bchi non è stato assunto nella fase 1, riceve nomina giuridica su posti residui in organico di diritto.

FASE C: chi non è stato assunto nelle fasi 1 e 2, riceve nomina giuridica su organico potenziato (tab. 1 del maxiemendamento).

Nelle fasi B e C si esprime ordine di preferenza fra sostegno e posto comune tra tutte le province italiane, anche se nella relazione tecnica si dice che la scelta nazionale vale solo per la terza fase: la contraddizione andrà risolta. Il docente destinatario di nomina giuridica deve accettare entro 10 giorni dalla proposta di assunzione.
Sono esclusi dal piano assunzionale il personale già in ruolo e coloro che non sciolgono la riserva entro il 30 giugno 2015.
Bisogna osservare che, in ultima analisi, il piano straordinario di assunzioni non svuoterà tutte le graduatorie (infatti, nella relazione tecnica, si precisa che saranno immessi in ruolo “alcuni” precari in graduatoria). In particolare, si prevede che rimarranno valide ancora le graduatorie ad esaurimento, i cui componenti, negli anni successivi, indicheranno in caso di assunzione l'ambito territoriale scelto all'interno della provincia in cui sono inseriti.

ASSUNZIONI DAL 2016/17
A partire dall'a.s. 2016/17 i ruoli diventano regionali e sarà il DS a individuare il personale da assegnare all'organico dell'autonomia (c. 18) all'interno del cosiddetto ambito territoriale (nelle prime versioni del DDL si chiamava albo). L'ambito territoriale è il “limbo” in cui finiranno tutti i docenti in ruolo che non hanno titolarità in alcuna scuola. Gli unici a conservare la titolarità nella scuola di appartenenza saranno coloro che, per l'a.s. 2016/17, sono in ruolo in un Istituto senza essere sovrannumerari e senza chiedere trasferimenti e gli immessi in ruolo su sede provvisoria nel 2015/16. Gli incarichi assegnati dal DS riguardano prioritariamente posti comuni e di sostegno. Sono salvaguardate le precedenze per legge 104. Anche gli stessi docenti potranno candidarsi nelle scuole. La proposta di incarico deve essere coerente con il piano triennale: l'incarico dura tre anni ed è rinnovato, purché in coerenza col piano. Scompare, dunque, la sede definitiva.
Come si effettua la scelta? Siccome nell'ambito territoriale non c'è più una graduatoria, ma un semplice elenco, si dispone che il DS valuti curriculum, esperienze e competenze professionali, anche attraverso colloqui. Sarà sua cura, poi, pubblicizzare i criteri di scelta. I docenti reclutati potranno essere utilizzati anche per classi di concorso in cui non sono abilitati, se nell'ambito territoriale non ci sono docenti col titolo corrispondente. Se nell'ambito ci sono docenti senza chiamate o se il DS non provvede, è l'USR a effettuare le scelte.
Gli ambiti territoriali vengono creati dall'USR entro il 30 giugno 2016, con una dimensione inferiore alla provincia in cui si trovano e tenendo conto di popolazione scolastica, dislocazione delle scuole e caratteristiche del territorio.


RETI DI SCUOLE
All'interno dell'ambito territoriale potranno costituirsi reti di scuole (cc.70-72), entro il 30 giugno 2016, con la finalità di razionalizzare l'utilizzo dei docenti all'interno della rete per supplenze, disabili, coordinamento, formazione. Si può immaginare che i docenti, soprattutto coloro che sono considerati in organico potenziato, vengano utilizzati prevalentemente per coprire le assenze, in un gruppo di scuole anche di diverso ordine e grado.
Inoltre, si costituirà una super segreteria per trattare tutte le pratiche non direttamente pertinenti alla singola Istituzione: il rischio è che ciò implichi un ulteriore taglio del personale amministrativo, già penalizzato dal divieto, nella legge di stabilità, di sostituire gli amministrativi assenti nelle segreterie che hanno almeno altri due dipendenti.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E MOBILITA' STRAORDINARIE
In deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia in cui si è stati immessi in ruolo, i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potranno fare subito domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per il prossimo anno scolastico.
Inoltre, nel 2016/17, gli stessi immessi in ruolo entro il 2014/15 avranno facoltà di inoltrare domanda di mobilità interprovinciale: confluiranno negli ambiti territoriali e saranno trattati con precedenza rispetto ai movimenti delle fasi 2 e 3 del piano straordinario.


RUOLO DEL DS
Il Dirigente Scolastico acquisisce nuovi compiti e diventa, di fatto, l'unica figura con reale potere decisionale all'interno della scuola: individua il personale da assumere (non è chiaro se lo stesso valga anche per gli ATA), attribuisce a max il 10% dell'organico funzione di collaboratori (fermo restando, però il divieto di esonero o semiesonero previsto dalla legge di stabilità!). “Nel rispetto delle competenze organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali e il diritto allo studio, garantisce la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali”.
Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento, responsabilità nella gestione finanziaria, risultati, valorizzazione delle risorse umane: tutto è demandato al DS. Ma, all'esterno della sua scuola, il DS è invece strettamente controllato da MIUR e USR, che limitano in rigidi parametri le sue richieste e la relativa copertura finanziaria. Si può facilmente prevedere come i DS saranno costretti a ricorrere in modo sempre più ampio alle eventuali erogazioni liberali dei privati, col rischio di un graduale ed inesorabile ingresso massivo di risorse non gestite e non investite dallo Stato. Le scuole che, per molteplici fattori, non saranno in grado di attirare investimenti, saranno probabilmente costrette a un lento declino.
E' prevista la valutazione del DS e si istituisce un nucleo di valutazione ad hoc (affidando i possibili incarichi ispettivi triennali ai dirigenti tecnici).


SUPPLENZE
Il DS effettua sostituzioni assenti fino a 10 giorni con l'organico dell'autonomia (anche facendo riferimento alla rete di scuole): il docente conserva il trattamento stipendiale di pertinenza, anche se impiegato in ordini e gradi diversi dal proprio.
La prima fascia d'Istituto permane per coloro che non hanno ancora ricevuto l'immissione in ruolo e dal 2016 l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto sarà limitato agli abilitati. Scompare, dunque, la terza fascia (aggiornata solo qualche mese fa). Dal 1 settembre 2016 non si potranno superare 36 mesi di supplenza, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili (per non incorrere nella sentenza europea sulla stabilizzazione).


NUOVO RECLUTAMENTO E NUOVI CONCORSI
Si annuncia un nuovo concorso bandito a dicembre 2015, a cui potranno partecipare solo i docenti abilitati (valorizzandone anche l'eventuale servizio). I vincitori esprimeranno la preferenza per un ambito territoriale fra quelli della regione in cui hanno svolto il concorso.
Si scindono i concorsi sulle discipline e quelli su sostegno, che genereranno due graduatorie distinte. Concorsi sostegno a parte con graduatoria a parte.
Il periodo di prova, che può ripetersi max una volta, sarà valutato da un apposito comitato, su istruttoria del docente tutor.


COMITATO DI VALUTAZIONE
E' la grande novità, almeno dal punto di vista degli estensori del DDL. Sarà composto da DS + 3 docenti (2 scelti dal collegio e 1 dal consiglio d'Istituto) + 2 genitori (scelti dal consiglio d'Istituto) o 1 genitore + 1 studente (nel secondo grado) + 1 esterno (docente, DS, o dirigente tecnico).


BONUS
Cosa fa il comitato di valutazione? Oltre che giudicare il docente neo immesso in ruolo, è investito di un compito ingrato: sceglie i criteri con cui valutare i docenti. In base a questi criteri, il DS decide a chi assegnare, all'interno del suo organico, un bonus annuale in denaro. Riteniamo davvero deleterio questo tipo di valutazione, lontana anni luce dalle nostre proposte. Infatti, pensare di dividere il corpo docente fra meritevoli e immeritevoli e ritenere opportuno che questa distinzione venga fatta dal DS, non potrà che avvelenare il clima delle scuole, provocando una competizione che poco ha a che fare col miglioramento della qualità. Proponevamo, fra l'altro, che venissero incentivate (non premiate) le esperienze di lavoro in gruppo, intedisciplinare, laboratoriale, che richiedono un maggiore impegno orario, progettualità e produzione di materiali. Così, invece, ci si limita a giudicare i bravi, con criteri propri e senza alcun vantaggio per l'Istituto.
E i cosiddetti fannulloni? E i docenti inadatti al loro ruolo? Occorre precisare che già ora il DS ha tutti gli strumenti per decidere di far decadere un docente dal suo incarico: l'importante è che se ne assuma la piena responsabilità. Sono frequenti e anche recenti i casi in cui lavoratori della scuola sono stati rimossi dal loro incarico per iniziativa del DS: ciò vuol dire che lo strumento già esiste ed è già utilizzato.
Al termine del primo triennio si dovrebbero poi ricavare delle linee guida nazionali per il riconoscimento merito, ma ancora non ci stiamo: crediamo nella valorizzazione, non nella distinzione fra buoni e cattivi.


CARTA ELETTRONICA
500 euro a testa: non è considerato parte del reddito imponibile né retribuzione accessoria


DELEGHE IN BIANCO
Permangono le enormi deleghe in bianco, con le quali il Governo si arroga il compito di legiferare autonomamente su temi cogenti e nodali, quali: la redazione di un Testo Unico sulla scuola che armonizzi e adegui la normativa al DDL, la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti (previsto contratto di apprendistato per i primi tre anni: nel primo si acquisisce l'abilitazione e negli altri due si svolgono supplenze con contratto di apprendistato, con successiva prova per l'immissione in ruolo), il riordino classi disciplinari, la ridefinizione del sostegno (si prevede di consentire che il docente segua l'alunno nei vari ordini di scuola), la revisione dei professionali, il sistema integrato 0-6, il diritto allo studio, la promozione del patrimonio culturale, le scuole italiane all'estero, la valutazione e certificazione competenze, gli esami di Stato.


ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Già prevista dal d. lgs. 15 aprile 2005 n. 77 e attuata da allora in moltissime scuole di secondo grado, l'alternanza viene implementata ad almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore nei tecnici e professionali, da svolgersi nell'ultimo triennio anni a partire dalle classi terze del 2016/17. Si può svolgere durante la sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.
Sarà accompagnata dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza e da corsi di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Dall'a.s. 2015/16 dovrebbe essere attivato un Registro nazionale delle imprese che aderiscono.
Per quanto l'alternanza possa essere una valida esperienza formativa, ci preoccupa il fatto che il Governo ne stia facendo un punto nodale della riforma, quasi a significare che l'obiettivo dell'istruzione scolastica non sia la formazione del cittadino, ma quella, molto più limitata e limitante, del mero lavoratore.


STUDENTI
I grandi assenti, in questa riforma, sono gli studenti. Se la riforma fosse stata dedicata a loro, finalizzata a migliorare realmente la qualità della loro formazione, forse qualche loro istanza avrebbe dovuto essere ascoltata.
Si sarebbe dovuto parlare di metodologie didattiche, di programmi, del modello di insegnante e di scuola a cui la riforma dovrebbe tendere. Nulla di tutto ciò.
Solo una forte caratterizzazione imprenditoriale, una finalizzazione al lavoro ed una visione utilitaristica dello studio. Manca una visione coerente e competente. Manca ogni valutazione pedagogica. Manca, insomma, il contributo di chi la scuola la vive ogni giorno.
Cosa c'è sugli studenti? La creazione di un profilo digitale che contenga il curriculum, sulla base di eventuali insegnamenti opzionali scelti nell'ultimo triennio della secondaria; percorsi e iniziative per la valorizzazione del merito scolastico, utilizzando anche finanziamenti esterni (sponsorizzazioni); partecipazione, per il secondo grado, al comitato di valutazione; aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro; parere sul piano triennale per il secondo grado.

Il comma 192 conferma, purtroppo, che non è richiesto su questa riforma il parere dell'ex CNPI (il neo eletto Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), producendo così un altro vulnus ad un provvedimento che avrebbe dovuto richiedere, invece, l'attenta valutazione degli addetti ai lavori.
Il comma 196 precisa che vengono invalidate, all'interno del CCNL, tutte le norme confliggenti con la riforma. Il contratto collettivo nazionale viene modificato in modo unilaterale!
CONCLUSIONI
I dubbi sono molti. L'attuazione di questo piano sarà estremamente difficoltosa, visto che il Governo ha insistito per un percorso a tappe forzate pur di completare l'approvazione entro l'estate. Intanto, le scadenze per l'avvio del prossimo anno scolastico incombono.
Non è chiaro, innanzitutto, in cosa consista realmente l'organico potenziato e se il DS possa richiedere un aumento dell'organico davvero coerente col piano triennale, o se il numero non sia invece imposto dai parametri ministeriali. Tra l'altro, se si dichiara che, grazie al potenziamento, si potranno ridurre gli alunni per classe, nella relazione tecnica si precisa che, se si diminuisce il numero di una classe, lo si deve aumentare nelle altre: il numero di classi deve, quindi, rimanere invariato!
Molto labili sono anche le norme relative ai finanziamenti esterni e pericolosamente vaghe. Le erogazioni liberali consentiranno ai finanziatori un credito d'imposta del 65% per il 2015 e 2016 e del 50% per il 2017. Tra l'altro, i finanziamenti verranno effettuati verso le singole scuole: il rischio di costituire disparità fra Istituti è molto forte e non possiamo correre il rischio.
Intanto, chi iscrive i figli alle paritarie godrà di una detrazione del 19% annuo sulle spese di iscrizione, fino a un massimo di 400 euro.
L'idea iniziale di eliminare i supplenti pare ormai tramontata, tanto che si ribadisce il ricorso a incarichi a tempo determinato.
Non si riesce neanche ad eliminare la distinzione fra organico di diritto e organico di fatto: l'organico dell'autonomia rimane solo una via di mezzo fra i due.
Inoltre, non si raccoglie alcuna delle istanze emendative proposte in questi ultimi mesi: rimane un notevole squilibrio fra i poteri del DS e quelli degli organi collegiali, ridotti ormai a meri organi ratificatori. Le deleghe in bianco sono ancora tutte lì (salvo la riforma degli organi collegiali), il contratto è colpevolmente disatteso.
I tanto sbandierati investimenti statali sono decisamente inferiori rispetto a quanto annunciato e coprono in minima parte quanto è stato sottratto alla scuola negli ultimi anni. 
Permane la salvaguardia degli scatti di anzianità, ma al momento sia questi che il rinnovo contrattuale non sono temi all'ordine del giorno.

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